Art. 4.
(Itinerari turistici locali).

      1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti fra le isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, e allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.
      2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici legittimati a intervenire nel procedimento

 

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amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui al medesimo comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

          a) predisposizione di un memorandum di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

          b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche e ambientali;

          c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

          d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).